Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 lug 2004
Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi: a) 100 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2004, per gli importatori di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98; b) 23,7020 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.
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