Art. 9

Art. 9

In vigore dal 22 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 293 dell’11.11.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2004 (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 13). (2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50). ALLEGATO Organismo incaricato della gestione delle scorte di sicurezza ungheresi di cui all’: TIG Società senza scopo di lucro per la gestione della riserva, ministero dell’Agricoltura (TIG Kht Mezőgazdasági Osztály) Budapest, Vámház krt. 2. 1053 — Ungheria Tel. (+ 36) 1 266 91 91 oppure (+ 36) 1 266 91 92 oppure (+ 36) 1 318 28 99 Fax (+ 36) 1 318 60 25 oppure (+ 36) 1 318 23 26 Sito web: www.tig.hu
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