Art. 6

Art. 6

In vigore dal 22 lug 2004
L’organismo di cui all’, primo comma, comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Nei tre giorni lavorativi che seguono la suddetta informazione esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1364:oj#art-6