Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 lug 2004
L’organismo di cui all’, primo comma, pubblica un bando di gara almeno tre giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte. Il bando di gara precisa in particolare: a) il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale e l’indirizzo cui devono pervenire le offerte; b) i quantitativi minimi che devono essere oggetto delle offerte; c) le cauzioni da costituire e le condizioni del relativo svincolo; d) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite; e) le località di magazzinaggio nonché il nome e l’indirizzo dell’immagazzinatore; f) le condizioni di pagamento. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1364:oj#art-3