Art. 2
In vigore dal 22 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).
(2) GU L 172 del 22.7.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 della Commissione (GU L 336 del 26.11.1987, pag. 3).
(3) GU L 240 dell' 8.9.2001, pag. 3.
(4) GU C 256 del 23.10.2002, pag. 84.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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