Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN (1)  Parere espresso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 639/2004 (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9). (3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
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