Art. 2 · Livelli massimi

Art. 2

Livelli massimi

In vigore dal 19 lug 2004
1.   I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per le zone di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato I del presente regolamento. 2.   I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per la zona di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato II del presente regolamento.
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