Art. 1 · Ambito d'applicazione

Art. 1

Ambito d'applicazione

In vigore dal 19 lug 2004
Il presente regolamento fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui agli del regolamento (CE) n. 1954/2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1415:oj#art-1