Art. 13

Art. 13

In vigore dal 19 lug 2004
1.   Il termine di rilascio dei certificati di esportazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applica allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento. 2.   I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale. Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1o maggio 2005 sono validi soltanto sino al 30 settembre 2005. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2005 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al secondo comma e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all' o all' del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (6). 3.   I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 29 luglio 2004 e il 30 settembre 2004 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1o ottobre 2004. 4.   Salvo caso di forza maggiore, l'intestatario del titolo versa all'organismo competente un importo determinato, relativo al quantitativo per il quale l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all', paragrafo 2, non è stato rispettato, qualora la cauzione di cui all', paragrafo 1, risulti inferiore al risultato di uno dei seguenti calcoli: a) il prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo; b) la somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo; c) la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo. L'importo da versare di cui al primo comma è pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all', paragrafo 1.
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