Art. 12
In vigore dal 19 lug 2004
1. L'aggiudicatario ha il diritto al rilascio, alle condizioni di cui al paragrafo 2, e per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per il quantitativo attribuitogli, in deroga all' del regolamento (CEE) n. 120/89.
La presentazione della domanda è effettuata entro e non oltre una delle seguenti scadenze:
a)
l'ultimo giorno lavorativo che precede la gara parziale prevista la settimana successiva;
b)
l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all', paragrafo 4.
4. Il diritto e gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono trasferibili.
Storico versioni
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