Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004. Per il Consiglio Il Presidente C. VEERMAN (1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 189 del 22.7.1999, pag. 26. (3)  GU C 161 del 10.7.2003, pag. 3. (4)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1.
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