Art. 1
In vigore dal 16 lug 2004
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 12 e 13 luglio 2004 e trasmesse alla Commissione il 15 luglio 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.
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