Art. 21
In vigore dal 16 lug 2004
1. La vendita di latte scremato in polvere entrato all’ammasso anteriormente al 1o luglio 2002 si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.
2. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte. Per i quantitativi di latte scremato in polvere che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:
a)
l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato il latte scremato in polvere destinato alla vendita;
b)
i quantitativi di latte scremato in polvere messo in vendita in ogni deposito.
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.
3. L’organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, procede regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara permanente, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.
4. L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:
a)
di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni del latte scremato in polvere posto in vendita;
b)
di verificare i risultati delle analisi di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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