Art. 2
In vigore dal 16 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, le 16 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) della Commissione n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 96).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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