Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 lug 2004
Per il periodo dal 1o luglio 2003 al 31 marzo 2004, gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi del mercato mondiale fissati nei regolamenti di cui in allegato sono stabiliti nello stesso allegato con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti.
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