Art. 2
In vigore dal 15 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).
(2) GU L 224 del 25.6.2004, pag. 9.
ALLEGATO
I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 16 luglio 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg)
Codice NC
Designazione delle merci
Tasso delle restituzioni
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni
Altri
ex 0402 10 19
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):
a)
nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501
—
—
b)
nel caso d'esportazione di altre merci
20,30
29,00
ex 0402 21 19
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):
a)
in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97
25,23
36,05
b)
nel caso d'esportazione di altre merci
49,00
70,00
ex 0405 10
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):
a)
in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97
32,20
46,00
b)
nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %
96,78
138,25
c)
nel caso d'esportazione di altre merci
91,70
131,00
Storico versioni
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