Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003. (3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49). (4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/2004 (GU L 222 del 23.6.2004, pag. 15). ALLEGATO al regolamento della Commissione del 13 luglio 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 «ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine (1) 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 85,4 10 01 74,5 14 03 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 157,4 51 01 179,7 40 02 174,7 43 03 275,5 7 04 0207 14 50 Petti di pollo, congelati 174,7 11 02 203,4 3 03 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 239,4 17 01 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 209,7 23 01 158,6 45 02 219,4 20 03 (1)  Origine delle importazioni: 01 Brasile 02 Thailandia 03 Argentina 04 Cile.»
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