Art. 2
In vigore dal 13 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/2004 (GU L 222 del 23.6.2004, pag. 15).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 13 luglio 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC
Designazione delle merci
Prezzo rappresentativo
(EUR/100 kg)
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3
(EUR/100 kg)
Origine (1)
0207 12 90
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate
85,4
10
01
74,5
14
03
0207 14 10
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati
157,4
51
01
179,7
40
02
174,7
43
03
275,5
7
04
0207 14 50
Petti di pollo, congelati
174,7
11
02
203,4
3
03
0207 27 10
Pezzi disossati di tacchini, congelati
239,4
17
01
1602 32 11
Preparazioni non cotte di galli e di galline
209,7
23
01
158,6
45
02
219,4
20
03
(1) Origine delle importazioni:
01
Brasile
02
Thailandia
03
Argentina
04
Cile.»
Storico versioni
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