Art. 1
In vigore dal 13 lug 2004
Si ritiene che le catture di limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2004.
La pesca della limanda nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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