Art. 9 · Comitato tecnico-scientifico

Art. 9

Comitato tecnico-scientifico

In vigore dal 12 lug 2004
1.   Fatto salvo l', il consiglio di amministrazione può costituire un comitato tecnico-scientifico e nominarne i membri e il presidente scegliendoli fra esperti riconosciuti degli Stati membri e della Commissione. Gli Stati membri e la Commissione propongono candidati a tale scopo. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi al comitato e le condizioni di tale partecipazione sono stabilite negli accordi di cui all'. 2.   Il comitato tecnico scientifico può essere incaricato di: a) esprimere pareri su questioni tecniche o su proposte che implicano una modifica rilevante nella concezione del sistema europeo GNSS; b) formulare raccomandazioni sull’ammodernamento del sistema; c) assolvere qualsiasi altro compito necessario per lo sviluppo delle conoscenze in materia di radionavigazione via satellite. 3.   Fatta salva l’approvazione del consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico adotta il proprio regolamento interno.
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