Art. 8 · Compiti del direttore esecutivo

Art. 8

Compiti del direttore esecutivo

In vigore dal 12 lug 2004
Il direttore esecutivo: a) rappresenta l’Autorità e ha il compito di provvedere alla sua gestione; b) prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione; c) provvede ad attuare il programma di lavoro annuale dell’Autorità sotto il controllo del consiglio di amministrazione; d) adotta tutte le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il corretto funzionamento dell’Autorità ai sensi del presente regolamento; e) elabora una stima delle entrate e delle spese dell’Autorità a norma dell’ ed esegue il bilancio a norma dell’; f) prepara ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione; g) definisce la struttura organizzativa dell'Autorità e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione; istituisce un'idonea struttura permanente per l'attuazione delle decisioni in materia di sicurezza e dei necessari contatti operativi connessi alla sicurezza; h) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall’; i) può adottare, previa approvazione del consiglio di amministrazione, le misure necessarie per l’apertura di uffici locali negli Stati membri, a norma dell’.
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