Art. 5
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 12 lug 2004
1. È istituito un consiglio di amministrazione per eseguire i compiti elencati nell’.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante designato da ogni Stato membro e da un rappresentante designato dalla Commissione. La durata del mandato dei membri del consiglio è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.
3. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'.
4. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di due anni e mezzo e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile una sola volta.
5. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.
Il direttore esecutivo dell’Autorità partecipa alle deliberazioni.
Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse. Alle discussioni concernenti problemi di sicurezza partecipano, in qualità di osservatori, un rappresentante dell'SG/AR e il presidente del comitato per la sicurezza e la protezione del sistema. I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
L’Autorità svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.
6. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
7. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell’Autorità non ha diritto di voto.
Il regolamento interno stabilisce le disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.
Storico versioni
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