Art. 17 · Responsabilità

Art. 17

Responsabilità

In vigore dal 12 lug 2004
1.   La responsabilità contrattuale dell’Autorità è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Autorità. 2.   Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 3.   La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 2. 4.   La responsabilità personale degli agenti verso l’Autorità è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o del regime ad essi applicabile.
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