Art. 11 · Bilancio

Art. 11

Bilancio

In vigore dal 12 lug 2004
1.   Le entrate dell’Autorità comprendono, ferme restando altre risorse e contributi da definire, una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea destinata a garantire l’equilibrio tra le entrate e le spese. 2.   Le spese dell’Autorità comprendono le spese relative al personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese connesse al funzionamento del comitato tecnico-scientifico, del comitato per la sicurezza e la protezione del sistema, nonché i contratti e le convenzioni stipulati dall’Autorità in vista dell'attuazione dei programmi europei GNSS. 3.   Il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell'organico. 4.   Le entrate e le spese devono essere in pareggio. 5.   Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base del relativo progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio successivo. 6.   Il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 marzo, lo stato di previsione, corredato di un progetto di tabella dell’organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell’. 7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominata «autorità di bilancio») unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea. 8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che essa ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio a norma dell’articolo 272 del trattato. 9.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Autorità e adotta la tabella dell’organico dell’Autorità. 10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, esso è adeguato di conseguenza. 11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che abbia incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. 12.   Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.
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