Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 lug 2004
1.   Il dazio antidumping istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1225/2003. 2.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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