Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2)  GU L 224 del 25.6.2004, pag. 30. ALLEGATO IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI Codice prodotto Destinazione Unità di misura Importo della restituzione 1702 40 10 9100 S00 EUR/100 kg di sostanza secca 43,07 (1) 1702 60 10 9000 S00 EUR/100 kg di sostanza secca 43,07 (1) 1702 60 80 9100 S00 EUR/100 kg di sostanza secca 81,83 (2) 1702 60 95 9000 S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto 0,4307 (3) 1702 90 30 9000 S00 EUR/100 kg di sostanza secca 43,07 (1) 1702 90 60 9000 S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto 0,4307 (3) 1702 90 71 9000 S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto 0,4307 (3) 1702 90 99 9900 S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto 0,4307 (3)  (4) 2106 90 30 9000 S00 EUR/100 kg di sostanza secca 43,07 (1) 2106 90 59 9000 S00 EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto 0,4307 (3) NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: S00 : Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29). (1)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95. (2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95. (3)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95. (4)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1280:oj#art-2