Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 lug 2004
Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1171/2004 per la campagna 2003/2004 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
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