Art. 3
In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19).
(3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1275:oj#art-3