Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 lug 2004
L'offerta prescelta deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può essere inferiore a 108,76 EUR per tonnellata.
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