Art. 2
In vigore dal 12 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica ai pagamenti per superficie nell'ambito della campagna 2004/2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Date limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2004/2005
Coltura
Stato membro
Regione
Data limite
Soia, girasole, sorgo, semi di lino, lino
Italia
L’intero territorio
15 giugno 2004
Granturco
Italia
L’intero territorio eccetto i comuni della Lombardia menzionati nel decreto regionale n. 15969
15 giugno 2004
Lombardia: i comuni menzionati nel decreto regionale n. 15969
30 giugno 2004
Granturco, soia, girasole, sorgo, semi di lino, lino
Portogallo
Entre-Douro e Minho, Beira Litoral, Ribatejo e Oeste
15 giugno 2004
Granturco, girasole, sorgo
Spagna
L’intero territorio
15 giugno 2004
Granturco
Francia
Aquitaine, Midi-Pyrénées
15 giugno 2004
Tutte le colture
Svezia
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
28 giugno 2004
Tutte le colture
Finlandia
C2
21 giugno 2004
Tutte le colture
Finlandia
C2P, C3, C4
28 giugno 2004
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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