Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell’Agricoltura (1)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2004 (Cfr. la pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale). (2)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17). (3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 57.
Storico versioni

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