Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 lug 2004
Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004, stabilito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 838/2004, a) il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale, previsto all’articolo 6, paragrafo 2, del succitato regolamento, è 0,64964. b) il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, è 0,25073.
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