Art. 1
In vigore dal 8 lug 2004
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
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