Art. 8 · Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli

Art. 8

Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli

In vigore dal 8 lug 2004
1.   Le domande di titoli d’importazione sono inoltrate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’operatore è registrato. 2.   I titoli d’importazione, qui denominati «titoli adesione», sono rilasciati unicamente per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro. 3.   Le domande di titoli riportano le diciture «titolo adesione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale», «regolamento (CE) n. 838/2004. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro». Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.» 2) Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel luglio 2004 per il secondo periodo 1.   Per il secondo periodo le domande di titoli sono presentate entro il sesto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento. Ai fini dell’ammissibilità, la domanda o le domande di titoli inoltrate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore: a) al 35 % del quantitativo di riferimento specifico notificato in applicazione dell’, paragrafo 3, per gli operatori tradizionali; b) al 35 % dell’assegnazione specifica notificata in applicazione dell’, paragrafo 2, per gli operatori non tradizionali. Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d’importazione senza indugio. 2.   La validità dei titoli d’importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno effettivo di rilascio e scade il 7 ottobre 2004. Articolo 8 ter Presentazione delle domande di titoli e rilascio dei titoli nel settembre 2004 per il terzo periodo 1.   Per il terzo periodo di rilascio dei titoli nel settembre 2004, le domande di titoli sono inoltrate in conformità dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 896/2001. 2.   Ai fini dell’ammissibilità, le domande di titoli d’importazione per il quantitativo aggiuntivo, a) presentate da un operatore tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento notificato in applicazione dell’, paragrafo 3, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d’importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente; b) presentate da un operatore non tradizionale non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra l’assegnazione notificata in applicazione dell’, paragrafo 2, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d’importazione rilasciati a tale operatore nei primi due periodi dei mesi di maggio e di luglio rispettivamente. 3.   I titoli di cui al presente articolo sono rilasciati in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 896/2001.»
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