Art. 2
In vigore dal 7 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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