Art. 1 · All’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunto un terzo comma redatto come segue:

Art. 1

All’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunto un terzo comma redatto come segue:

In vigore dal 7 lug 2004
«Per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo luglio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto.»
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