Art. 1
All’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunto un terzo comma redatto come segue:
In vigore dal 7 lug 2004
«Per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo luglio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1250:oj#art-1