Art. 2
In vigore dal 7 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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