Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 lug 2004
Le cauzioni relative ai titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione: — che i titoli in questione rechino, come paese di destinazione, di origine o di provenienza, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, — che la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1o maggio 2004, — che a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati. Il primo comma si applica anche ai titoli recanti l’indicazione «PECO» quale destinazione, origine o provenienza, a condizione che l’operatore fornisca la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che si tratta di un’operazione a destinazione o in provenienza da uno degli Stati membri di cui al primo comma.
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