Art. 5
Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso
In vigore dal 6 lug 2004
1. I periodi per le operazioni di entrata e di svincolo dall'ammasso sono indicati nell'allegato.
2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere.
3. Se al termine dei primi 60 giorni di ammasso contrattuale la riduzione qualitativa dei formaggi risulta superiore a quella normalmente connessa alla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati, una sola volta per partita ammassata, a sostituire a loro spese i quantitativi deteriorati.
L'aiuto non può essere versato per i quantitativi che risultino deteriorati ad un controllo effettuato durante l'ammasso o all'uscita dall'ammasso. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita ammissibile all'aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate.
Il disposto del secondo comma si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima dell'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui al paragrafo 1, o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso fissato all', paragrafo 2.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, ai fini del calcolo dell'aiuto per i quantitativi sostituiti il primo giorno dell'ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale.
Storico versioni
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