Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 lug 2004
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «partita all'ammasso»: un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino; b) «giorno di inizio dell'ammasso contrattuale»: il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso; c) «ultimo giorno dell'ammasso contrattuale»: il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso; d) «campagna di ammasso»: il periodo nel corso del quale il formaggio può essere sottoposto al regime di ammasso privato, definito nell'allegato per ciascun tipo di formaggio.
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