Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 lug 2004
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98, la consegna del risone conferito all’organismo d’intervento a titolo della campagna 2003/2004 deve essere effettuata entro il 31 agosto 2004.
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