Art. 4

Art. 4

In vigore dal 2 lug 2004
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia non applicano l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004.
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