Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 2004
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 595/2004, la Commissione può autorizzare la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia a utilizzare come base di calcolo, al massimo fino al 31 marzo 2007, la resa lattiera media dello Stato membro anziché la resa lattiera media per vacca rappresentativa dell’allevamento, purché la richiesta sia debitamente giustificata.
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