Art. 1
In vigore dal 2 lug 2004
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia applicano l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 595/2004 a decorrere dal secondo periodo di dodici mesi di applicazione del prelievo in detti Stati membri, in conformità del capitolo 6.A, punto 13, dell’allegato II dell’atto di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1233:oj#art-1