Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’, punto 1, il primo comma del testo da inserire come nota a piè di pagina 3 si applica dal 1o aprile 2004. Nell’, punto 2, il primo comma del testo da inserire come nota a piè di pagina 4 si applica dal 1o aprile 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1). (2)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (3)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. (4)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003. (5)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. (6)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
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