Art. 2
In vigore dal 1 lug 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricultura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4).
Storico versioni
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