Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 giu 2004
Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d’intervento derivato dello zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2004/2005 è fissato a: a) 655,30 EUR per tonnellata per tutte le zone della Grecia; b) 648,80 EUR per tonnellata per tutte le zone della Spagna; c) 646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone dell’Irlanda e del Regno Unito; d) 655,30 EUR per tonnellata per tutte le zone dell’Italia; e) 646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone del Portogallo; f) 646,50 EUR per tonnellata per tutte le zone della Finlandia.
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