Art. 4
In vigore dal 30 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 325 dell’8.12.2001, pag. 21.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(4) GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
Storico versioni
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