Art. 9
In vigore dal 29 giu 2004
1. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti d’importazione entro il termine di cui all', paragrafo 2, nonché i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli entro il 18 febbraio 2005 costituiscono oggetto di una nuova assegnazione di diritti d'importazione.
A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 25 febbraio 2005, le informazioni dettagliate relative ai quantitativi per i quali non sono pervenute domande.
2. La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione di tali quantitativi tra i prodotti A e i prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione assegnati per ciascuna delle due categorie in applicazione dell', paragrafo 4.
3. I quantitativi residui vengono assegnati soltanto ai trasformatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro assegnati in applicazione dell', paragrafo 4.
4. Gli articoli da 4 a 8 si applicano all'importazione dei quantitativi residui.
Tuttavia, in tal caso la data di presentazione della domanda di cui all', paragrafo 2, è fissata al 18 marzo 2005 e la data della comunicazione di cui all', paragrafo 3, è fissata al 25 marzo 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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