Art. 4
In vigore dal 29 giu 2004
1. Possono presentare, o fare presentare per proprio conto, una domanda di diritti d’importazione esclusivamente gli stabilimenti che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
stabilimenti di trasformazione riconosciuti in conformità dell' della direttiva 77/99/CEE che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2003 un'attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carne bovina;
b)
stabilimenti di trasformazione ubicati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia e riconosciuti, a norma dei capitoli IV e V della direttiva 72/462/CEE, per l’esportazione nella Comunità e che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2003 un'attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carne bovina.
Per ciascun quantitativo di cui all', paragrafo 1, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto, nei limiti del 10 % di ciascun quantitativo disponibile.
Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell'IVA.
2. All'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 euro/100 kg.
3. Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti d'importazione.
L’autorità nazionale competente stabilisce le prove documentali con cui può essere comprovato il rispetto delle suddette condizioni.
Storico versioni
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