Art. 2
In vigore dal 29 giu 2004
1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45 % e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.
Viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina è determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.
Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (8).
Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi.
Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano passante per la parte di maggior spessore.
2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso dai:
a)
prodotti specificati all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure
b)
prodotti specificati al paragrafo 1.
Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.
Storico versioni
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